Rapporti Dormienti
Secondo il regolamento del 2007, i depositi dormienti:
- sono tutti quelli inutilizzati da oltre 10 anni
- vengono estinti salvo disposizioni del proprietario entro 180 giorni
Oltre tale scadenza saranno trasferiti a un Fondo pubblico.
Il 17 agosto 2007 è entrato in vigore il Regolamento in materia di depositi dormienti (Decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2007 n. 116 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2007).
Il Regolamento prevede che:
- siano considerati "dormienti" i depositi di somme di denaro e i depositi di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione, in relazione ai quali non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme o degli strumenti finanziari;
- decorso il suddetto termine, il deposito "dormiente" deve essere estinto, ai sensi dell'art. 3 del provvedimento in oggetto, salvo che, entro il termine di 180 giorni dalla comunicazione da parte dell'intermediario, il titolare non effettui un'operazione o movimentazione (come tale si intende anche la comunicazione espressa alla Banca di voler proseguire nel rapporto). Le somme depositate saranno, quindi, trasferite a un Fondo pubblico (il fondo di cui all'art. 1 comma 343 della L. 266/2005).
Depositi al Portatore "dormienti":
Per i rapporti al portatore, poiché la Banca non è in grado di conoscere il titolare del rapporto, la comunicazione alla clientela interessata è effettuata mediante l'esposizione di un avviso nei locali aperti al pubblico della Banca e l'utilizzo del suo sito Internet.
Si invitano i titolari di depositi al portatore (ad esempio: libretto di risparmio, certificato di deposito, ecc.) che non presentano movimenti da 10 anni a impartire disposizioni a valere su detti rapporti entro il termine di 180 giorni dalla presente comunicazione.
Qualora entro il termine di 180 giorni non sia effettuata alcuna operazione o movimentazione in relazione ai suddetti rapporti, questi, ai sensi dell'art. 3 del provvedimento in oggetto, saranno estinti con le modalità ed i termini stabiliti dalla legge.
Si precisa che, in aggiunta ai rapporti al portatore sono elencati i rapporti nominativi "dormienti" non riconducibili, per svariati motivi, a clientela compiutamente identificata, per i quali valgono le indicazioni riportate con riferimento ai depositi al portatore.
Non esistono rapporti risultanti come "dormienti".












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