Banca Sistema

Sostegno Finanziario

Interventi a sostegno dei clienti colpiti da eccezionali eventi meteorologici

A seguito di eventi meteorologici di particolare gravità verificatisi sul territorio nazionale e delle relative deliberazioni dello stato di emergenza adottate dalle Autorità competenti, la Banca mette a disposizione dei clienti residenti o aventi sede nelle zone interessate specifiche misure di sostegno finanziario.

In conformità alla normativa vigente e alle disposizioni emanate dalla Protezione Civile e dalle altre Autorità competenti, la Banca prevede la possibilità di richiedere la sospensione del pagamento delle rate dei mutui e degli altri finanziamenti in essere, alle condizioni e secondo le modalità indicate nelle singole informative territoriali.

Le misure si applicano esclusivamente ai soggetti e ai territori individuati nei provvedimenti ufficiali di dichiarazione dello stato di emergenza e secondo le modalità indicate di seguito.

Ambito di applicazione

Ai sensi delle singole Ordinanze, la sospensione può essere prevista in favore di:

  • soggetti privati o imprese, titolari di mutui relativi a edifici sgomberati o danneggiati;
  • soggetti imprese, titolari di mutui relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte in edifici sgomberati o danneggiati;
  • soggetti titolari di mutui relativi alla gestione di attività agricole svolte nei terreni interessati dagli eccezionali eventi calamitosi.

Modalità ed effetti della sospensione

La sospensione del pagamento delle rate di mutuo potrà aver luogo, a seconda dell’opzione esercitata dal Cliente, con le seguenti modalità alternative:

  • sospensione dell’intera rata: al termine del periodo di sospensione, il rimborso delle rate riprenderà a cominciare da quelle sospese e proseguirà con le rate residue nell’ordine già predefinito, con corrispondente slittamento del piano di ammortamento e suo conseguente allungamento per una durata pari a quella della sospensione. Nel caso di finanziamento a tasso indicizzato, il tasso di interesse applicato alla ripresa dell’ammortamento sarà calcolato prendendo a riferimento il valore del parametro di indicizzazione vigente al momento del riavvio. Il pagamento degli interessi non moratori, in maturazione sul capitale nel corso del periodo di sospensione (al tasso pattuito contrattualmente), sarà ripartito su tutto il piano di ammortamento residuo, a partire dalla prima rata successiva alla ripresa dell’ammortamento, con pagamenti periodici aggiuntivi rispetto alle rate ordinarie e con la stessa periodicità di queste, per un importo pari, per ciascuna rata, alla somma totale di tali interessi divisa per il numero delle rate residue del piano di ammortamento;
  • sospensione della sola quota capitale: per tutte le rate comprese nel periodo di sospensione, il Cliente pagherà, alle scadenze originarie, una quota interessi in misura pari agli interessi relativi alla rata sospesa, salvo variazioni dei parametri di riferimento. Il rimborso delle quote capitale delle rate oggetto di sospensione riprenderà a cominciare da quelle sospese e proseguirà con le rate residue nell’ordine già predefinito, con corrispondente slittamento del piano di ammortamento e suo conseguente allungamento per una durata pari a quella della sospensione.

La sospensione non comporta:

  • l’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
  • la modifica dei tassi/spread applicati al mutuo/locazione finanziaria;
  • la richiesta di garanzie aggiuntive.

Il mancato pagamento dell’intera rata nel periodo di sospensione è esente dal risarcimento del danno in forma di pagamento di interessi moratori.

Il mancato o ritardato pagamento della quota interessi, laddove il Cliente abbia optato per la sospensione della sola quota capitale, determina invece l’applicazione di interessi moratori limitatamente alla quota interessi.

Nel periodo di sospensione maturano comunque gli interessi corrispettivi al tasso contrattuale, da rimborsare con le modalità sopra indicate a seconda dell’opzione scelta.

In ogni caso, rimarranno confermate tutte le obbligazioni, le pattuizioni, le condizioni e le garanzie del contratto di mutuo originario, non incompatibili con la sospensione di legge e con i contenuti della presente.

Nessun’altra variazione verrà apportata al contratto di mutuo/locazione finanziaria ed è espressamente escluso qualsiasi effetto novativo.

Durata della sospensione

La sospensione opera fintantoché gli edifici in oggetto risultino inagibili o inabitabili e, comunque, non oltre la cessazione dello stato di emergenza. Per le attività agricole svolte nei terreni interessati dagli eventi calamitosi, la sospensione opera comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza.

Domanda di sospensione e termini per la richiesta

La richiesta di sospensione del pagamento delle rate di mutuo deve essere accompagnata dal modulo di autocertificazione del danno subito (“Autocertificazione moratoria sospensione mutui”) resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il modulo di richiesta deve essere inviato alla Banca, tramite PEC, alla seguente mail bancasistema@legalmail.it, firmato dal Cliente con firma digitale.

I Clienti possono presentare le richieste di sospensione entro i termini definiti, tempo per tempo, nella relativa informativa territoriale.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti sarà possibile scrivere all’indirizzo customer@bancasistema.it.

Elenco Ordinanze

Emergenza eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio della Provincia di Frosinone e della Città metropolitana di Roma Capitale

Sospensione rate mutuo per i soggetti titolari di mutui relativi a edifici sgomberati o inagibili ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici siti nel territorio o, nel caso dell’agricoltura, svolta nei terreni interessati dagli eccezionali eventi calamitosi, della Provincia di Frosinone e della Città metropolitana di Roma Capitale e danneggiati in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di gennaio e febbraio 2026.

Premesso che:

con delibera in data 14 luglio 2026 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza, per dodici mesi, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di gennaio e febbraio 2026 nel territorio della Provincia di Frosinone e della Città metropolitana di Roma Capitale;

in attuazione di detta delibera, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha emanato, in data 11 agosto 2026, l’Ordinanza n. 1.207 e successive integrazioni, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di gennaio e febbraio 2026 nel territorio della Provincia di Frosinone e della Città metropolitana di Roma Capitale”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 agosto 2026 n. 195 (di seguito l’“Ordinanza”);

l’art. 12 dell’Ordinanza, rubricato “sospensione dei mutui”, prevede quanto segue:

“In ragione del grave disagio socioeconomico derivante dall’evento in premessa, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici o, nel caso dell’agricoltura, svolta nei terreni interessati dagli eccezionali eventi calamitosi, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza come nel caso dei terreni agricoli, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall’accordo 18 dicembre 2009 tra l’ABI e le associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l’esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l’intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 14 luglio 2027, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data.”;

si informa la gentile clientela che la nostra Banca è disponibile ad attivare la sospensione dei mutui in attuazione del citato articolo dell’Ordinanza, secondo le modalità sopra descritte.

Ocdpc n. 1207 del 11 agosto 2026

Emergenza eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio della Provincia di Ascoli Piceno e del Comune di Amandola in Provincia di Fermo

Sospensione rate mutuo per i soggetti titolari di mutui relativi a edifici sgomberati o inagibili ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici siti nel territorio o, nel caso dell’agricoltura, svolta nei terreni interessati dagli eccezionali eventi calamitosi, della Provincia di Ascoli Piceno e del Comune di Amandola in Provincia di Fermo e danneggiati in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 26 marzo al 3 aprile 2026.

Premesso che:

con delibera in data 23 luglio 2026 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza, per dodici mesi, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 26 marzo al 3 aprile 2026 nel territorio della Provincia di Ascoli Piceno e del Comune di Amandola in Provincia di Fermo;

in attuazione di detta delibera, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha emanato, in data 14 agosto 2026, l’Ordinanza n. 1.208 come eventualmente modificata o integrata, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 26 marzo al 3 aprile 2026 nel territorio della Provincia di Ascoli Piceno e del Comune di Amandola in Provincia di Fermo”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 25 agosto 2026 n. 196 (di seguito l’“Ordinanza”);

l’art. 11 dell’Ordinanza, rubricato “sospensione dei mutui”, prevede quanto segue:

“In ragione del grave disagio socioeconomico derivante dall’evento in premessa, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1218 del Codice Civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza come nel caso dei terreni agricoli, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall’Accordo 18 dicembre 2009 tra l’ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l’esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l’intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 23 luglio 2027, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data.”;

si informa la gentile clientela che la nostra Banca è disponibile ad attivare la sospensione dei mutui in attuazione del citato articolo dell’Ordinanza, secondo le modalità sopra descritte.

Ocdpc n. 1208 del 14 agosto 2026 | Dipartimento della Protezione Civile

Emergenza eccezionali eventi metereologici verificatisi nel territorio del Comune di Borca di Cadore e di San Vito di Cadore in Provincia di Belluno - Proroga dello stato di emergenza di ulteriori 12 mesi

Sospensione rate mutuo per i soggetti titolari di mutui relativi a edifici sgomberati o danneggiati ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici siti nel territorio del Comune di Borca di Cadore e di San Vito di Cadore in Provincia di Belluno e danneggiati in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal giorno 15 giugno 2025 al 1° luglio 2025 e dal 12 al 13 luglio 2025.

Premesso che:

con delibera in data 28 agosto 2025 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza, per dodici mesi, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal giorno 15 giugno 2025 al 1° luglio 2025 e dal 12 al 13 luglio 2025 nel territorio del Comune di Borca di Cadore e di San Vito di Cadore in Provincia di Belluno;

in attuazione di detta delibera, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha emanato, in data 14 luglio 2026, l’Ordinanza n. 1201, come eventualmente successivamente modificata e/o integrata, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal giorno 15 giugno 2025 al 1° luglio 2025 e dal 12 al 13 luglio 2025 nel territorio del Comune di Borca di Cadore e di San Vito di Cadore in Provincia di Belluno”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 2026 n. 171 (di seguito l’“Ordinanza”);

l’art. 9 dell’Ordinanza, rubricato “sospensione dei mutui”, prevede quanto segue:

  1. “In ragione del grave disagio socio-economico derivante dall’evento in premessa, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o danneggiati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale.

  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall’accordo 18 dicembre 2009 tra l’ABI e le associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l’esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l’intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 28 agosto 2026, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data”;

si informa la gentile clientela che la nostra Banca è disponibile ad attivare la sospensione dei mutui in attuazione del citato articolo dell’Ordinanza, secondo le modalità sopra descritte.

Ocdpc n. 1201 del 14 luglio 2026 | Dipartimento della Protezione Civile

Proroga dello stato di emergenza: Delibera CdM 4 agosto 2026 - Proroga SdE eventi meteo Veneto giugno-luglio 2025 | Dipartimento della Protezione Civile

Emergenza eccezionali eventi metereologici verificatisi nel territorio del Comune di Palagano, in località Boccassuolo, provincia di Modena - Proroga dello stato di emergenza di ulteriori 12 mesi

Sospensione rate mutuo per le imprese aventi edifici sgomberati o inagibili ovvero la gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici siti nel territorio, o nel caso dell’agricoltura svolta nei terreni franati o alluvionati, del Comune di Palagano, in località Boccassuolo, provincia di Modena e danneggiati in conseguenza dell’eccezionale evento franoso verificatosi dal 14 marzo 2025.

Premesso che:

con delibera in data 30 giugno 2025 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza, per dodici mesi, in conseguenza dell’eccezionale evento franoso verificatosi dal 14 marzo 2025 nel territorio del Comune di Palagano, in località Boccassuolo, provincia di Modena;

in attuazione di detta delibera, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha emanato, in data 30 luglio 2025, l’Ordinanza n. 1156 e successive integrazioni, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dell’evento franoso verificatosi a partire dal giorno 14 marzo 2025, nel territorio del Comune di Palagano, in località Boccassuolo”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 07 agosto 2025 n. 182 (di seguito l’“Ordinanza”);

con Delibera del Consiglio dei Ministri del 4 giugno 2026, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 138 del 17 giugno 2026, il sopracitato stato di emergenza è stato prorogato di ulteriori 12 mesi, ovvero fino al 30 giugno 2027;

in attuazione di detta delibera, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha emanato, in data 30 luglio 2025, l’Ordinanza n. 1156 e successive integrazioni, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dell’evento franoso verificatosi a partire dal giorno 14 marzo 2025, nel territorio del Comune di Palagano, in località Boccassuolo”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 07 agosto 2025 n. 182 (di seguito l’“Ordinanza”);

l’art. 11 dell’Ordinanza n. 1156, rubricato “sospensione dei mutui”, prevede quanto segue:

  1. “In ragione del grave disagio socioeconomico derivante dall’evento in premessa, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1218 del Codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edificio nel caso dell’agricoltura svolta nei terreni franati o alluvionati, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza come nel caso dei terreni agricoli, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale.

  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informa noi mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall’Accordo 18 dicembre 2009 tra l’ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l’esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l’intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti sono sospese, in vigenza dello stato di emergenza, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data.”;

si informa la gentile clientela che la nostra Banca è disponibile ad attivare la sospensione dei mutui in attuazione del citato articolo dell’Ordinanza, secondo le modalità sopra descritte.

Ocdpc n. 1156 del 30 luglio 2025 | Dipartimento della Protezione Civile

Proroga dello stato di emergenza: Delibera CdM 4 giugno 2026 - Evento franoso Palagano-Boccassuolo marzo 2025 | Dipartimento della Protezione Civile

Emergenza eccezionali eventi metereologici verificatisi nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia

Sospensione rate mutuo per le imprese aventi edifici sgomberati o danneggiati ovvero la gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici siti nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia e danneggiati in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 28 marzo 2026.

Premesso che:

con delibera in data 9 aprile 2026 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza, per dodici mesi, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 28 marzo 2026 nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia;

in attuazione di detta delibera, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha emanato, in data 4 maggio 2026, l’Ordinanza n. 1189 e successive integrazioni, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 28 marzo 2026, hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11 maggio 2026 n. 107 (di seguito l’“Ordinanza”);

l’art. 9 dell’Ordinanza, rubricato “sospensione dei mutui”, prevede quanto segue:

“In ragione del grave disagio socioeconomico derivante dall’evento in premessa, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o danneggiati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informa noi mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall’Accordo 18 dicembre 2009 tra l’ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l’esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l’intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 9 aprile 2027, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data.”;

si informa la gentile clientela che la nostra Banca è disponibile ad attivare la sospensione dei mutui in attuazione del citato articolo dell’Ordinanza, secondo le modalità sopra descritte.

Ocdpc n. 1189 del 4 maggio 2026 | Dipartimento della Protezione Civile

Emergenza eccezionali eventi metereologici verificatisi nel territorio delle Province di Catanzaro e di Cosenza

Sospensione rate mutuo per le imprese aventi edifici sgomberati o inagibili ovvero la gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici o, nel caso dell’agricoltura, svolta nei terreni interessati dagli eccezionali eventi calamitosi, siti nel territorio delle Province di Catanzaro e di Cosenza e danneggiati in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall’11 al 20 febbraio 2026.

Premesso che:

con delibera in data 10 marzo 2026 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza, per dodici mesi, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall’11 al 20 febbraio 2026 nel territorio delle Province di Catanzaro e di Cosenza;

in attuazione di detta delibera, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha emanato, in data 31 marzo 2026, l’Ordinanza n. 1187 e successive integrazioni, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall’11 al 20 febbraio 2026 nel territorio delle Province di Catanzaro e di Cosenza”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 aprile 2026 n. 85 (di seguito l’“Ordinanza”);

l’art. 11 dell’Ordinanza, rubricato “sospensione dei mutui”, prevede quanto segue:

“In ragione del grave disagio socioeconomico derivante dall’evento in premessa, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici o, nel caso dell’agricoltura, svolta nei terreni interessati dagli eccezionali eventi calamitosi, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza come nel caso dei terreni agricoli, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informa noi mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall’accordo 18 dicembre 2009 tra l’ABI e le associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l’esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l’intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 10 marzo 2027, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data.”;

si informa la gentile clientela che la nostra Banca è disponibile ad attivare la sospensione dei mutui in attuazione del citato articolo dell’Ordinanza, secondo le modalità sopra descritte.

Ocdpc n.1187 del 31 marzo 2026 | Dipartimento della Protezione Civile

Emergenza eccezionali eventi metereologici verificatisi nel territorio della fascia costiera della Regione Calabria, della Regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana

Sospensione rate mutuo per le imprese aventi edifici sgomberati o danneggiati ovvero la gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici siti nel territorio della fascia costiera della Regione Calabria, della Regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana e danneggiati in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 18 gennaio 2026.

Premesso che:

con delibera in data 26 gennaio 2026 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza, per dodici mesi, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 18 gennaio 2026 siti nel territorio della fascia costiera della Regione Calabria, della Regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana;

in attuazione di detta delibera, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha emanato, in data 30 gennaio 2026, l’Ordinanza n. 1180 e successive integrazioni, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio2026, hanno colpito il territorio della fascia costiera della Regione Calabria, della Regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio 2026 n. 27 (di seguito l’“Ordinanza”);

l’art. 10 dell’Ordinanza, rubricato “sospensione dei mutui”, prevede quanto segue:

“In ragione del grave disagio socio economico derivante dall’evento in premessa, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale.

  1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informa noi mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall’Accordo 18 dicembre 2009 tra l’ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l’esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l’intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 14 luglio 2026, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data.”;

si informa la gentile clientela che la nostra Banca è disponibile ad attivare la sospensione dei mutui in attuazione del citato articolo dell’Ordinanza, secondo le modalità sopra descritte.

Ocdpc n. 1180 del 30 gennaio 2026 | Dipartimento della Protezione Civile

Emergenza eccezionali eventi metereologici verificatisi nel territorio dei Comuni di Arzignano, Brogliano, Cornedo Vicentino, Recoaro Terme, Trissino e Valdagno nella Provincia di Vicenza - Proroga dello stato di emergenza di ulteriori 12 mesi

Sospensione rate mutuo per le imprese aventi edifici sgomberati, ovvero la gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici siti nel territorio dei Comuni di Arzignano, Brogliano, Cornedo Vicentino, Recoaro Terme, Trissino e Valdagno nella Provincia di Vicenza e danneggiati in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 17 e 18 aprile 2025.

Premesso che:

con delibera in data 14 luglio 2025 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza, per dodici mesi, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 17 e 18 aprile 2025 nel territorio dei Comuni di Arzignano, Brogliano, Cornedo Vicentino, Recoaro Terme, Trissino e Valdagno nella Provincia di Vicenza;

in attuazione di detta delibera, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha emanato, in data 13 agosto 2025, l’Ordinanza n. 1157 e successive integrazioni, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 17 e 18 aprile 2025 nel territorio dei Comuni di Arzignano, di Brogliano, di Cornedo Vicentino, di Recoaro Terme, di Trissino e di Valdagno della Provincia di Vicenza”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 agosto 2025 n. 215 (di seguito l’“Ordinanza”);

l’art. 9 dell’Ordinanza, rubricato “sospensione dei mutui”, prevede quanto segue:

  1. “In ragione del grave disagio socio economico derivante dall’evento in premessa, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all’agibilità o all’abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale.

  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informa noi mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall’Accordo 18dicembre 2009 tra l’ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l’esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l’intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 14 luglio 2026, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data.”;

si informa la gentile clientela che la nostra Banca è disponibile ad attivare la sospensione dei mutui in attuazione del citato articolo dell’Ordinanza, secondo le modalità sopra descritte.

Ocdpc n. 1157 del 13 agosto 2025 | Dipartimento della Protezione Civile

Proroga dello stato di emergenza: Delibera CdM 22 giugno 2026 - Eventi meteo Regione Veneto 17 e 18 aprile 2025 | Dipartimento della Protezione Civile