Voto Maggiorato

Il Voto Maggiorato: Finalità ed Effetti

L'Assemblea degli azionisti di Banca Sistema S.p.A. del 23 aprile 2020 ha approvato la modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale con l'introduzione dell'istituto del c.d. voto maggiorato di cui all'art. 127-quinquies del TUF che dà diritto all'attribuzione di due voti per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo di 24 mesi dall'iscrizione in un apposito elenco tenuto presso la società.
L'introduzione del voto maggiorato, incentivando – tramite l'attribuzione di un "premio" – l'investimento a medio-lungo termine nel capitale sociale della Banca, è finalizzata a favorire la stabilità dell'azionariato rafforzando i progetti di crescita nel lungo periodo e sostenendo l'incremento durevole del valore delle azioni. Inoltre, una maggiore stabilità dell'azionariato si traduce in una maggiore stabilità della governance, con ciò garantendo l'opportunità di perseguire più agevolmente progetti strategici e obiettivi di lungo periodo, limitando il rischio che vengano agevolate e premiate iniziative altamente speculative, anche sul mercato. Più in generale, l'introduzione del voto maggiorato appare idoneo in particolare per le banche, in quanto dovrebbe consentire un più efficace perseguimento della sana e prudente gestione, valorizzando approcci non di breve periodo da parte dei soci e degli amministratori.
La maggiorazione di voto si computa per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale. La maggiorazione non ha invece effetto sui diritti diversi dal voto, spettanti ed esercitabili in forza di determinate aliquote del capitale, ivi inclusi, tra gli altri, la determinazione delle aliquote di capitale richieste per la presentazione di liste per le elezioni degli organi sociali, l'esercizio dell'azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2393-bis cod. civ., il calcolo di aliquote richieste per l'impugnazione, a qualsiasi titolo e a qualsiasi causa, di delibere assembleari.
È in ogni caso fatta salva l'applicazione dell'art. 19 del TUB in materia di partecipazioni qualificate. Pertanto, gli azionisti che, per effetto del meccanismo del voto maggiorato, si trovassero a detenere una partecipazione qualificata ai sensi del richiamato articolo del TUB, dovranno presentare apposita istanza di autorizzazione all'Autorità di Vigilanza.

Caratteristiche

L'azionista che intenda usufruire dei benefici del voto maggiorato deve richiedere l'iscrizione delle sue azioni in un apposito elenco. Dopo due anni dall'avvenuta iscrizione i diritti di voto spettanti alle azioni iscritte nell'elenco beneficiano della maggiorazione.
Le caratteristiche principali del voto maggiorato sono quindi:

  • l'iscrizione nell'elenco;
  • il possesso continuativo per un periodo di due anni (24 mesi);
  • il raddoppio del voto.

Richiesta del Voto Maggiorato

  • l'azionista deve richiedere alla Banca, per tutte le azioni di cui è titolare o parte di esse, per il tramite dell'intermediario presso cui intrattiene il conto titoli nel quale sono registrate le azioni di Banca Sistema, l'iscrizione nell'elenco;
  • la richiesta avviene mediante la compilazione dello specifico modulo disponibile in questa sezione del sito;
  • l'intermediario presso cui l'azionista intrattiene il conto titoli nel quale sono registrate le azioni di Banca Sistema inoltra a quest'ultima il modulo compilato e sottoscritto dall'azionista a mezzo pec all'indirizzo votomaggiorato_computershare@pec.it.

Altre Caratteristiche del Voto Maggiorato

  • L'azionista può decidere di richiedere l'iscrizione nell'elenco solo per una parte delle azioni;
  • la richiesta può essere fatta in ogni momento e, fatta salva l'applicazione dell'art. 19 del TUB, diviene efficace alla prima nel tempo tra: (i) il quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni richieste dallo statuto e dalla normativa vigente per la maggiorazione del diritto di voto; o (ii) la c.d. record date di un'eventuale assemblea, determinata ai sensi della normativa vigente, successiva alla data in cui si siano verificate le condizioni richieste dallo statuto e dalla normativa vigente per la maggiorazione del diritto di voto;
  • l'azionista può rinunciare alla maggiorazione del diritto di voto in qualsiasi momento, mantenendo le azioni Banca Sistema in portafoglio;
  • la maggiorazione del diritto di voto viene meno, tra gli altri, in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell'azione.

Tutti i dettagli relativi alle modalità di iscrizione, di tenuta e di aggiornamento dell'elenco nel rispetto della normativa applicabile, dello Statuto Sociale e delle prassi di mercato, sono descritti nel Regolamento attuativo approvato dal Consiglio di Amministrazione di Banca Sistema in data 8 maggio 2020.

Allegati

Elenco azionisti iscritti con partecipazione superiore al 5%

Comunicazioni redatte ai sensi dell'art. 143-quater, comma 5, del regolamento Consob n. 11971/1999.
Elenco degli azionisti, con partecipazione superiore al 5%, che hanno richiesto l'iscrizione nell'elenco del voto maggiorato.